Domande frequenti:

Quali sono le aziende soggette alla corretta applicazione prevista dal D.Lgs 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro?

Le attività soggette sono tutte le aziende in cui sono presenti Lavoratori, Dipendenti, o Equiparati

Chi è incaricato di effettuare la valutazione dei rischi?

Deve essere effettuata dal Datore di Lavoro, in ogni attività soggetta e aggiornarla in funzione delle modifiche che possono avvenire all’interno dell’attività produttiva. La Valutazione dei Rischi, viene effettuata dal Datore di Lavoro in Collaborazione del RSPP ( Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ) e RLS ( Rappresentante dei Lavoratori ), e il Medico Competente e deve portare all’individuazione di tutti i Rischi Aziendali, alle Mansioni svolte e all’individuazioni delle misure piu Idonee di prevenzione e protezione.

Chi è l'RSPP e quali azienda hanno l'obbligo di nominarlo?

Per le Aziende fino a 200 Dipendenti la funzione può essere svolta dal DATORE di LAVORO dopo aver conseguito un Corso di RSPP ( Datore di Lavoro ) della durata di 16 Ore. Nel caso può avvalersi della Figura di un Consulente Esterno che possieda i Requisiti previsti dal D.Lgs 195/2003

Perchè va eseguita la valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi (VdR) è un procedimento per l’identificazione dei pericoli e la stima dei rischi ad essi connessi, finalizzato alla prevenzione dei danni alla salute. Essa va usata come uno strumento di lavoro per conseguire la programmazione del miglioramento continuo della prevenzione e protezione della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si tratta quindi di una procedura di indagine sui pericoli presenti in azienda e della valutazione dei rischi connessi a quei pericoli. La realizzazione della VdR avviene con una procedura stabilita dalla stessa norma. La procedura prevede (art. 4) la responsabilità del Datore di Lavoro di far redigere il documento di Valutazione dei Rischi da parte di esperti a sua scelta, oppure (art. 11) questi è tenuto a realizzare per iscritto l’ Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi Il Datore di Lavoro, può nominare RSPP ( Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione ) sia Esterno, Consulente oppure eseguire il Corso per RSPP Datore di Lavoro.

Quali aziende sono escluse?

In entrambi i casi, dovrà essere trasmesso al Ispettorato del Lavoro, e alla ASL di appartenenza, la comunicazione scritta ( Comunicazione del nominativo della persona designata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994) e inviata con raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Si fà Obbligo o al datore di Lavoro o al Consulente RSPP dell’Azienda, di eseguire a tutti i dipendenti la formazione, per i rischi avidenziati dal VdR e la formazione di due Squadre una per gli Addetti alla Lotta Antincendio, l’altra per la Squadra delle prime Emergenze ” Corso di Primo Soccorso ” D.M. 388/2003.

IL datore di lavoro è obbligato a nominare il medico?

Il Datore di Lavoro è Obbigato a nomire il Medico Competente, in tutti quei casi dove è presente un Rischio ( Es. Polveri, Rumore, Videoterminale, Movimentazione Manuale dei Carichi, Rischio Chimico Vibrazioni, ecc ). In tutti questi casi è prevista la figura del Medico Competente ( come art. 4 comma 3, lettera c ) e i dipendenti devono essre sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.

Cosa si intende per sorveglianza sanitaria?

Per Sorveglianza Sanitaria, si intendono tutti gli Accertamenti Sanitari Preventivi ( es. Visita Preassuntiva ) e Periodici eseguiti sul Dipendente per accertare Idoneità alla Mansione specifica. Gli accertamenti Sanitari a cui è sottoposto il Dipendente, Variano dalla Mansione, e dal Rischio rilevato dal ( Piano di valutazione dei Rischi). Ogni Lavoratore viene quindi sottoposto a Visita Medica, ed esami Strumentali.

Quali sono le principali sanzioni amministrative?

Il provvedimento, di cui al comma 1177 della Legge Finanziaria 2007, prevede che siano quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 01/01/1999, ad eccezione dell’omessa istituzione ed esibizione dei libri matricola e paga. La tabella successiva riporta un elenco degli adempimenti relativi ai settori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui sanzione amministrativa è variata, che deriva da una prima ricognizione del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 494/96. NORMA ADEMPIMENTO SANZIONE PRECEDENTE NUOVA SANZIONE
D.Lgs. 626/94 Tenuta e compilazione del registro infortuni (compresi quelli con assenza > 1 giorno) Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €
D.Lgs. 626/94 Custodia delle cartelle sanitarie presso l’azienda e consegna copia al lavoratore Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €
D.Lgs. 626/94 Comunicazione del nominativo del RSPP agli organi di vigilanza competenti per territorio Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €
D.Lgs. 626/94 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €
D.Lgs. 626/94 Gestione del registro di esposizione e cartelle sanitarie per agenti cancerogeni e mutageni Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €
D.Lgs. 626/94 Gestione del registro degli esposti ed eventi accidentali per agenti biologici Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €
D.Lgs. 626/94 Divieto di assumere cibi, bevande e fumare con esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e biologici Da 51 a 154 € Da 255 a 770 €
D.Lgs. 494/94 Notifica preliminare per opere edili e d’ ingegneria civile a carico di Committente o responsabile lavori Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €
D.Lgs. 494/94 Trasmissione del PSC alle imprese per avere offerte per lavori Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €
D.Lgs. 494/94 Messa a disposizione di PSC e POS almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori al RLS Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €
D.Lgs. 494/94 Trasmissione POS alle ditte subappaltatrici e al Coordinatore per l’Esecuzione Da 516 a 3.098 € Da 2.580 a 15.490 €

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Infortuni gravi

Il datore di lavoro è sempre responsabile nei confronti del lavoratore, sia quando quest’ultimo ometta di adottare le opportune precauzioni (ad esempio, indossando caschetto, occhiali, calzature e guanti protettivi), sia quando il primo ometta del tutto la vigilanza circa l’adeguamento dei dipendenti alla normativa vigente, in caso di infortunio grave o morte del dipendente.

Egli è esente da responsabilità solo nel caso in cui venga integrato il c.d. “rischio elettivo”, intendendosi con tale termine la circostanza per cui, con un comportamento assolutamente imprevedibile e abnorme, il dipendente agisce provocando danni a se stesso e ad altri. L’onere di provare la sussistenza del rischio elettivo grava sul datore di lavoro che dovrà altresì provare di aver messo in opera tutte le possibili precauzioni

Malattie professionali

Sia il dipendente che l’RLS hanno facoltà di denunciare, anche in forma anonima, l’insorgenza di una malattia professionale.

Sarà compito dell’ASL di appartenenza o dell’Assessorato al Lavoro sottoporre il dipendente a visita medica per l’accertamento della natura della patologia e ispezionare il luogo di lavoro.

In caso di malattia ritenuta di origine professionale grave o di morte del dipendente, il datore di lavoro che sarà in grado di provare agli organi competenti di aver adempiuto a tutte le normative vigenti, rischierà non solo una sanzione ma anche una condanna penale.