Il nuovo Decreto 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 626/94) prevede, tra l’altro, che:- nelle aziende o unità produttive di dei gruppi A e B (*), il datore di lavoro deve garantire la “cassetta di pronto soccorso”, tenuta presso ciascun luogo di lavoro. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è definito nell’Allegato 1 del decreto. (In tale tipologie di aziende rientrano, ad esempio, tutte quelle con più di tre dipendenti). - nelle aziende o unità produttive di gruppo C (*) , il datore di lavoro deve garantire un “pacchetto di medicazione”, tenuto presso ciascun luogo di lavoro. Il contenuto del pacchetto di medicazione è definito nell’Allegato 2 del decreto.
CONTENUTO DELLA CASSETTA : per Aziende oltre 3 Dip: MINISTERO DELLA SALUTE Decreto 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Art. 1.Classificazione delle aziende 1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.Gruppo A: I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano
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