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Nomina del medico competente per la sicurezza sul luogo di lavoro

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L’art 4, comma 4 del D.Lgs. n. 626/94, richiede al datore di lavoro di nominare
il medico competente se ricorrono gli obblighi di sorveglianza sanitaria
dei lavoratori ai sensi delle normative vigenti:
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DPR 303/56, Art 33, ove è previsto l’obbligo di visite
mediche per i lavoratori addetti alle lavorazioni indicate nella tabella allegata;
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span style="font-size:16px; color:#0099FF;">»
Art 34, ove è previsto l’obbligo anche per lavorazioni diverse,
purchè siano soggette all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.
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DPR 1124/65, che prevede visite preventive e periodiche addetti a
lavorazioni a rischio di silicosi e asbestosi;
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D.Lgs. 230/95, che prevede la sorveglianza sanitaria per lavoratori
esposti a radiazioni ionizzanti;
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DPR 10/9/82 n. 962 sul rischio da cloruro di vinile monomero;
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D.Lgs. 277/91 per i rischi amianto, piombo, rumore;
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D.Lgs. 77/92 per gli esposti ad ammine aromatiche;
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D.Lgs. 626/94 prevede visite mediche per:
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gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art 48);
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i lavoratori addetti all’uso dei videoterminali (art55);
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i lavoratori esposti al rischio da agenti cancerogeni (art 69) e da agenti
biologici(art 86)
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- » Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi (VdR) é un procedimento per l’identificazione...
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» Nomina Medico Competente
L’art 4, comma 4 del D.Lgs. n. 626/94, richiede al datore di lavoro di nominare il medico competente
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» Controllo Sanitario
La Sorveglianza Sanitaria é un’attività complessa effettuata per legge da un medico specialista
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