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La valutazione dei rischi (VdR) è un procedimento per
l’identificazione dei pericoli e la stima dei rischi ad essi connessi,
finalizzato alla prevenzione dei danni alla salute.
Essa va usata come uno strumento di lavoro per conseguire la programmazione del miglioramento
continuo della prevenzione e protezione della salute e dell’integrità
psico-fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Questo strumento è stato introdotto nel quadro giuridico nazionale dal recepimento
delle direttiva europea n° 391/89 dalla quale è derivato il Decreto Legislativo
n° 626/94, completato dal D.Lgs.n ° 242/96.
Si tratta quindi di una procedura di indagine sui pericoli presenti in azienda
e della valutazione dei rischi connessi a quei pericoli.
La realizzazione della VdR avviene con una procedura stabilita dalla stessa norma.
La procedura prevede (art. 4) la responsabilità del datore di lavoro di far redigere il
documento di valutazione dei rischi
da parte di esperti di sua scelta, oppure (art. 11) questi è tenuto a realizzare
per iscritto l’
Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi
Documento di valutazione dei rischi
In base all’esito della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, il datore dilavoro elabora un documento, da custodire presso l’azienda,
contenente:
- » relazione sulla valutazione dei rischi,
nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- » individuazione delle misure di prevenzione
conseguenti alla valutazione
- » programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- » qualora la valutazione dei rischi abbia
evidenziato esposizione dei lavoratori al rumore, il documento di valutazione dei rischi
deve essere integrato dal rapporto di valutazione dell’esposizione al rumore ai
sensi dell’art 40 del D.Lgs. n. 277/91 entro 180 giorni (e non prima di 90)
dall’effettivo inizio dell’attività
Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi
Il datore di lavoro delle aziende familiari, nonchè delle
aziende che occupano fino a 10 addetti non è soggetto all’obbligo
di elaborazione del documento, ma è tenuto comunque ad autocertificare per
iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.
Sono escluse da tale agevolazione le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche. Le aziende a rischio di incidente
rilevante sono soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed
altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
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