Il nuovo Decreto 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 626/94) prevede, tra l’altro, che:
– nelle aziende o unità produttive di dei gruppi A e B (*), il datore di lavoro deve garantire la “cassetta di pronto soccorso”, tenuta presso ciascun luogo di lavoro. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è definito nell’Allegato 1 del decreto. (In tale tipologie di aziende rientrano, ad esempio, tutte quelle con più di tre dipendenti).
– nelle aziende o unità produttive di gruppo C (*) , il datore di lavoro deve garantire un “pacchetto di medicazione”, tenuto presso ciascun luogo di lavoro. Il contenuto del pacchetto di medicazione è definito nell’Allegato 2 del decreto.

Contenuto della casetta

Per aziende con oltre 3 dipendenti, la cassetta dovrà contenere:
2 bende di garza da 10 cm
1 dispositivo di rianimazione bocca a bocca QUICKSAVER, con valvola di non ritorno
1 telo triangolare in TNT cm 96x96x136
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml
3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml
10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
2 teli sterili monouso 60×40 cm
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
2 confezioni da 30 cerotti di varie misure pronti all’uso
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
3 lacci emostatici tubolari
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. (SFIGMOMANOMETRO CON FONENDOSCOPIO)
 

MINISTERO DELLA SALUTE Decreto 15 luglio 2003, n. 388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Classificazione delle aziende

Le aziende ovvero le unita’ produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita’ svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A

I) Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
 

Gruppo B

Aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano
nel gruppo A.
 

Gruppo C

Aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.